Ai sensi dell’art. 88 L. 16 febbraio 1913 n. 89 “I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto. I membri del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l’ordine di anzianità di nomina”.

Riferimento normativo:  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89

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